PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO I - Giudice
Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice

Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 (lire cinquecentomila) a euro 1.549 (lire tre milioni), senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.


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