PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO I - Giudice
Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice

Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.


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