PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO I - Giudice
Capo VII -
Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Competenza a decidere sulla ricusazione
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. (1)
2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
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(1) Comma sostituito dall'art. 173, DLGS 19/2/1998 n. 51.