PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO I - Giudice
Capo VI bis -
Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
(1)
Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione
1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
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(1) Capo inserito dall'art. 170, DLGS 19/2/1998 n. 51.