PARTE PRIMA
LIBRO I - SOGGETTI
TITOLO I - Giudice
Capo VI bis -
Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
(1)
Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado (2)
1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.
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(1) Capo inserito dall'art. 170, DLGS 19/2/1998 n. 51.
(2) Articolo sostituito dall'art. 47, L 16/12/1999 n. 479.