Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica (2)
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, del medesimo testo unico. (3)
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.
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(1) Capo sostituito dall'art. 169, DLGS 19/2/1998 n. 51.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 169, DLGS 19/2/1998 n. 51.
(3) Comma modificato dall'art. 2-ter, DL 7/4/2000 n. 82 convertito con modificazioni dall'art. 1, L 5/6/2000 n. 144.