Riunione di processi
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: (1)
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) (2);
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). (3)
d) (4)
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (5)
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(1) Alinea modificato dall'art. 1, L 1/3/2001 n. 63.
(2) Lettera soppressa dall'art. 1, DL 20/11/1991 n. 367.
(3) L'art. 1 della L 1/3/2001 n. 63 ha sostituito con la presente lettera le originarie lettere c) e d).
(4) L'art. 1, L 1/3/2001 n. 63 ha sostituito con l'attuale lettera c) le originarie lettere c) e d).
(5) Comma aggiunto dall'art. 168, DLGS 19/2/1998 n. 51.