LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO II -
Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 6.197 (dodici milioni) (1).
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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 400.000 e in lire 2.400.000.