LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO II -
Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o una altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065 (lire quattro milioni) (1).
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 800.000.