LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo II -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione II -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione) (1).
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.