LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo II -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Abbandono di animali (1)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L 22/11/1993 n. 473 e successivamente dall'art. 1, L 20/7/2004 n. 189.