LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Abbandono di animali (1)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

-----
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L 22/11/1993 n. 473 e successivamente dall'art. 1, L 20/7/2004 n. 189.


Indietro

Stampa questa pagina