LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo II -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 (lire ventimila) a euro 206 (quattrocentomila) (1).
[Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo
pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza]. (2)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma modificato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689 e successivamente abrogato dall'art. 18, L 25/6/1999 n. 205.