LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 (lire duecentomila) a euro 619 (un milione duecentomila) (1).

-----
(1) Comma modificato dall'art. 58, DLGS 30/12/1999 n. 507.


Indietro

Stampa questa pagina