LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo II -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 5 (lire diecimila) a euro 103 (duecentomila) (1).
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (un milione) (2).
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51 (lire centomila) (3).
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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 2.000 e in lire 40.000.
(2) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 20.000 e in lire 200.000.
(3) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 20.000.