LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo II -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Partecipazione a giuochi d'azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (lire un milione) (1).
La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1991 n. 689.