LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 6 -
Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute (1)
Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori (2)
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da euro 10 (lire ventimila) a euro 206 (quattrocentomila) (3).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
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(1) Rubrica modifcata dall'art. 10, L 13/5/1978 n. 180. In precedenza il titolo era il seguente: "Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute.
(2) Rubrica modifcata dall'art. 10, L 13/5/1978 n. 180.
(3) Comma modificato dall'art. 10, L 13/5/1978 n. 180.