LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 5 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10 (lire ventimila) (1).
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.