LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (lire un milione) (1).

-----
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


Indietro

Stampa questa pagina