LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Commercio non autorizzato di cose preziose

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 (lire cinquecentomila) a euro 1.549 (tre milioni). (1)
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686. (2)

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(1) Comma modificato dall'art. 56, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(2) Comma aggiunto dall'art. 56, DLGS 30/12/1999 n. 507.


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