LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 4 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Porto abusivo di armi
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. (1)
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. (1)
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
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(1) Pena elevata dall'art. 14, L 14/10/1974 n. 497.