LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 4 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Omessa consegna di armi
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123 (lire duecentoquarantamila). (1) (2)
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(1) Pena elevata dall'art. 14, L 14/10/1974 n. 497.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.