LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 4 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371 (lire settecentoventimila). (1) (2)
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258 (lire cinquecentomila). (3)
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(1) Pena elevata dall'art. 14, L 14/10/1974 n. 497.
(2) Importo elvato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(3) Comma sostituito dall'art. 47, L 24/11/1981 n. 689.