LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 4 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239 (lire due milioni e quattrocentomila). (1) (2)
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 26/11/1981 n. 689.
(2) Pena elevata dall'art. 14, L 14/10/1974 n. 497.