LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0,01 (lire venti), monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206 (lire quattrocentomila). (1)

-----
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.

 


Indietro

Stampa questa pagina