LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 3 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0,01 (lire venti), monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206 (lire quattrocentomila). (1)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.