LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 3 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Detenzione di misure e pesi illegali
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 (lire duecentomila) a euro 619 (un milione duecentomila). (1)
[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'inustria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essre sottoposto alla libertà vigilata.]
(2)
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(1) Comma modificato dall'art. 55, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(2) Comma abrogato dall'art. 18, L 25/6/1999 n. 205.