LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 2 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 (lire sessantamila) a euro 309 (seicentomila). (1)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.