LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 2 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 (lire ottocentomila) a euro 2.478 (lire quattro milioni ottocentomila). (1)
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. (2)
E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni. (3)
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (3)
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(1) Comma sostituito dall'art. 9, DLGS 13/7/1994 n. 480 e successivamente dall'art. 53, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(2) Comma modificato dall'art. 53, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(3) Comma aggiunto dall'art. 53, DLGS 30/12/1999 n. 507.