LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 -
Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale (1)
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 103 (duecentomila).
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(1) Articolo sostituito dall'art. 46, L 24/11/1981 n. 689.