LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (1)

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 258 (cinquecentomila).

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(1) Articolo sostituito dall'art. 45, L 24/11/1981 n. 689.


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