LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103 (lire duecentomila) (1).

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 40.000.


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