LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione II -
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
§ 2 -
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Omessa denuncia di materie esplodenti
Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi (1) o con l'ammenda fino a euro 371 (lire settecentoventimila) (2).
Soggiace all'ammenda fino a euro 247 (lire quattrocentottantamila) (3) chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.
Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni (1) o dell'ammenda da euro 37 (lire settantaduemila) a euro 619 (un milione e duecentomila). (4)
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(1) Pena elevata dall'art. 34, L 18/4/1975 n. 110.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 360.000.
(3) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 240.000.
(4) Importi elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 36.000 e in lire 360.000.