LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 (lire trecentomila) a euro 929 (un milione ottocentomila). (1).
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. (1)
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309 (lire seicentomila) (2).

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(1) Comma modificato dall'art. 52, DLGS 30/12/1999 n. 307.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 120.000.


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