LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione II -
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
§ 1 -
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Collocamento pericoloso di cose
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 (lire duecentomila) a euro 619 (un milione duecentomila) (1).
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(1) Comma modificato dall'art. 50, DLGS 30/12/1999 n. 507.