LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire ventimila) a euro 258 (lire cinquecentomila) (1).
Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

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(1) Importi elevati dall'art. 38, L 26/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 4.000 e in lire 100.000.


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