LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I -
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 3 -
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 (lire cinquecentomila) a euro 1.549 (tre milioni). (1)
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 (lire ottocentomila) a euro 2.478 (quattro milioni ottocentomila). (1)
E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. (2)
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).
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(1) Comma modificato dall'art. 49, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(2) Comma aggiunto dall'art. 49, DLGS 30/12/1999 n. 507.