LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

Distruzione o deterioramento di affissioni

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 (lire centocinquantamila) a euro 464 (novecentomila). (1)
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 (lire centomila) a euro 309 (seicentomila) (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 48, DLGS 30/12/1999 n. 507.


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