LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I -
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 2 -
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 (lire centomila) a euro 309 (seicentomila). (1)
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni. (2)
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente. (3)
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(1) Comma modificato dall'art. 2, DLGS 8/11/1947 n. 1382 e successivamente dall'art 46, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(2) Comma modificato dall'art. 46, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(3) Comma aggiunto dall'art. 8, DLGS 13/7/1994 n. 480.