LIBRO III -
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I -
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I -
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I -
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 (lire duecentomila) a euro 619 (un milione duecentomila). (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 45, DLGS 30/12/1999 n. 507.