LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II -
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni).
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
-----
(1) Articolo inserito dall'art. 24, L 19/3/1990 n. 55 e successivamente sostituito dall'art. 5, L 9/8/1993 n. 328.