LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II -
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Ricettazione (1)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 10.329 (lire venti milioni) (2).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione) (2) , se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (3).
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(1) Articolo sostituito dall'art. 15, L 22/5/1975 n. 152.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(3) Comma sostituito dall'art .3, L 9/8/1993 n. 328.