LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II -
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito
È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (lire sessantamila) a euro 309 (seicentomila) (1) :
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309 (lire seicentomila) (1).
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.