LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II -
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni) (1).
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 400.000.