LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Frode in emigrazione

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a Paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, danaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.032 (due milioni) (1).
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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