LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II -
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Prescrizione del reato di usura (1)
La prescrizione del reato di usura decorrre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, L 7/3/1996 n. 108.