LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II -
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Circonvenzione di persone incapaci
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 (lire quattrocentomila) a euro 2.065 (quattro milioni) (1).
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.