LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 (lire duecentomila) (1).

-----
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 40.000.


Indietro

Stampa questa pagina