LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 (lire ventimila) a euro 103 (duecentomila). (1)
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 (lire quarantamila) a euro 206 (quattrocentomila). (1)
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (un milione). (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. (2)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma aggiunto dall'art. 96, L 24/11/1981 n. 689.


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