LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo I -
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 309 (seicentomila) (1).
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.