LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo I -
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Invasione di terreni o edifici
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni) (1)
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.
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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 40.000 e in lire 400.000.