LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo I -
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 2.065 (quattro milioni). (1) (2)
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 3.098 (lire sei milioni), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (3)
-----
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma modificato dall'art. 8, DL 31/12/1991 n. 419 convertito con modificazioni dalla L 18/2/1992 n. 172.
(3) Comma sostituito dall'art. 4, L 14/10/1974 n. 497 e successivamente modificato dall'art. 8, DL 31/12/1991 n. 419 convertito con modificazioni dalla L 18/2/1992 n. 172.